Con il DL 3 maggio 2016, n. 59 è stato introdotto nel diritto italiano il pegno non possessorio che ha portato una rilevante innovazione in tema di garanzie sui finanziamenti alle imprese in quanto, a differenza del pegno tradizionale, non comporta lo spossessamento del bene gravato dal pegno.
Oggetto del pegno è costituito da un ampio perimetro di beni ovvero da tutti gli assets inerenti all'attività d'impresa ad eccezione dei beni mobili registrati.
Inoltre il pegno non possessorio è caratterizzato dalla rotatività della garanzia che, salva diversa pattuizione, permette al datore del pegno di trasformare o alienare i beni oggetto del pegno trasferendo la garanzia sul bene risultante dalla trasformazione, sul corrispettivo delle cessione o sul bene sostitutivo acquistato con il relativo corrispettivo.
Il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve avere la forma scritta e deve esser iscritto, con durata decennale rinnovabile, telematicamente presso il Registro dei pegni costituito presso l'Agenzia delle Entrate.
Infine si evidenzia che anche l'esecuzione del pegno è facilitata in quanto il creditore può vendere o locare i beni oggetto di garanzia o appropriarsene (restituendo l'eventuale eccedenza rispetto all'importo garantito dal contratto di pegno non possessorio).
Da tutte queste caratteristiche è facile desumere le potenzialità di detto strumento, ancora non molto conosciuto, al fini di permettere il rilascio di garanzie reali su operazioni di finanziamento alle imprese.