Con la lineare ed interessante sentenza n. 1.327/2022 del 11 luglio 2022 la CTP Bari ha accolto un ricorso di una Associazione sportiva dilettantistica annullando tre avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate sul presupposto che l'ASD non avesse titolo per godere dei benefici ex Legge 398/1991.
Il ricorrente ha fatto presente che l'art. 149 Tuir, invocato dall'Ufficio per la perdita della qualifica di "ente non commerciale", non si applica alle ASD in caso di riscontrata violazione dei requisiti statutari ex art. 148 Tuir.
LA CTP di Bari ha correttamente ricordato che, come previsto da recente Giurisprudenza di legittimità, il c. 4 dell'art. 149, che esclude l'applicabilità alle ASD della perdita del requisito di ente non commerciale, è derogabile solo in caso di prevalenza di ricavi commerciali (escluse le sponsorizzazioni) per più esercizi.