In ambito di operazioni straordinarie ed in particolare sul tema delle cessioni di azienda si ricorda che con l'interessante ordinanza n. 18.117/2021 la Corte di Cassazione ha avuto modo di fissare un principio cardine in ambito di cessione di "rami di azienda".
In particolare è stato statuito che il cessionario non è obbligato a pagare debito tributario (nel caso in rassegna si trattava di ritenute Irpef dipendenti) non inerente al ramo di azienda oggetto di cessione: tale trasferimento poteva ritenersi legittimo solo nel caso in cui il ramo di azienda target contenesse anche i contratti di lavoro dei lavoratori impiegati, e dunque inerenti, al ramo di azienda.
L'acquirente del ramo di azienda non può divenir responsabile in solido anche per debiti tributari relativi a divisioni e/o rami di azienda che non sono stati oggetto di cessione.