Con la riforma del Terzo Settore assume particolare rilievo il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente no profit anche per la limitazione della responsabilità patrimoniale dei soggetti gestori prevista dall'art. 38 c.c..
In particolare occorre prestare particolare attenzione al disposto dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che richiede, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, un patrimonio minimo costituito da una "somma liquida e disponibile" non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni.
Nel caso in cui il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, lo stesso dovrà risultare da una perizia giurata di stima (da consegnare al Notaio) di un revisore legale o di una società di revisione legale.
Importante specificazioni in materia sono state dettate dalla recente circolare n. 9/2022 del Ministero del Lavoro, che ha sottolineato che una volta determinato il patrimonio dell'Ente, ovvero la differenza tra attività e passività patrimoniali, sarà lo stesso ETS a definire la parte del patrimonio da destinare a patrimonio di dotazione (per un importo almeno pari a quello previsto dalla legge).