Con la risposta all'interpello, Agenzia Entrate, 7 ottobre 2021, n. 679 è stato approfondita la casistica particolarmente interessante nel caso in cui il diritto di piena proprietà di una partecipazione sociale venga scisso tra nudo proprietario e usufruttuario.
Come noto l'"usufrutto" in base al dettato normativo dell'art. 978 c.c. consiste nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) raccogliendone i frutti ma con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica.
L'usufrutto di una partecipazione sociale attribuisce al titolare del diritto, per la sua durata, il diritto a percepire gli utili derivanti dalla partecipazione societaria del nudo proprietario: confermando la prassi ex R.M. 61e/2006, si viene a creare una dissociazione dei diritti connessi alla quota sociale in quanto all'usufruttuario spetta il diritto agli utili mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà.
Dal 1.1.2018 infine la tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche sconta una ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva del 26% sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.