Con una interessante ordinanza (25.474/2021) la Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire che non è legittimo l'accertamento di maggiori ricavi societari basandosi sul solo fatto che il socio finanziatore non produceva reddito.
La normativa fiscale relativa ai ricavi di esercizio (art. 85 Tuir) non presenta alcuna presunzione legale e/o alcun inversione dell'onere della prova nei casi di finanziamenti soci.
E' dunque l'Amministrazione Finanziaria a dover provare l'effettiva provenienza delle somme versate a titolo di finanziamento da parte del socio alla società partecipata.