Ancora una volta i Supremi Giudici di Cassazione smentiscono la loro linea che sembrava inscalfibile per oltre un decennio e questa volta lo fanno su un altro argomento di particolare attualità come la costituzione di un Trust.
Con circa un centinaio di sentenze pubblicate dal gennaio 2019 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l'iniziale dotazione del trust, operata dal disponente (o settlor), non costituisce un presupposto applicativo dell'imposta di donazione.
In pratica al momento della dotazione del trust, pur avverandosi l'effetto "segregativo" tipico dell'istituto di trust, non avviene alcun arricchimento da parte dei beneficiari: questo potrà avvenire ovviamente in un secondo momento dopo che il trustee avrà gestito i beni amministrati ed avrà erogato utilità ai beneficiari designati.
All'atto di dotazione del trust si applicherà dunque la sola imposta di registro in misura fissa e le eventuali imposte ipotecarie e catastali, in caso di conferimento di immobili, anche queste in misura fissa.
Anche l'Agenzia delle Entrate sta predisponendo una circolare ministeriale con la quale prende atto di questo nuovo orientamento e dovrà smentire la sua posizione precedente cristallizzata nelle storiche circolari n. 48E/2007 e 3E/2008.