La CTP di Bergamo con un interessante pronuncia (sentenza 22 marzo 2021, n. 117) specifica che la contestazione della deducibilità di un costo relativo ad operazioni inesistenti deve esser rigorosa.
Nel caso in rassegna la fornitura di manodopera nel settore edile non era stata documentata analiticamente dal giornale di cantiere e dai vari SAL, ma il contribuente, nonostante alcune incongruenze, era stato in grado di depositare documentazione contabile ed extracontabile (contratti, durc, piani di sicurezza, notifiche di cantiere, etc..) in grado di corroborare l'esistenza delle operazioni ricevute.
I Giudici di merito hanno dunque sancito che è possibile dimostrare la deduzione del costo nel settore edile anche senza la presenza di documenti standard quali gli stati avanzamento lavori ed il giornale di cantiere.
E' stato inoltre ricordato che in base al disposto della legge 537/1993, art. 14, c. 4bis la deduzione del costo è possibile anche in caso di operazioni soggettivamente inesistenti (salvo si tratti di spese utilizzate per il compimento di atti qualificabili come "delitto non colposo").