Il Tribunale di Milano con un provvedimento del 21 settembre 2020 ha statuito che non è necessario il consenso unanime dei soci per la scissione non proporzionale "estrema" ovvero ad esempio nell'operazione straordinaria con la quale quattro soci della società scissa (che si estingue) diventano unici soci delle quattro società risultanti dalla scissione.
Anche l'Amministrazione Finanziaria ammette la non elusività di operazioni di scissione non proporzionali sia "estreme" che "asimmetriche" (ovvero nelle quali la scissa rimane vigente ed alcuni soci della scissa non acquisiscono alcuna partecipazione nella società beneficiaria a seguito della scissione, ma incrementano la loro quota di partecipazione nella società scissa).