A seguito dell'emergenza sanitaria COVID - 19 ed alle sue conseguenze economiche e sociali il D.L. n. 18/2020 ha implementato diverse misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie.
In tema di ammortizzatori sociali con il messaggio n. 1.287 del 20 marzo 2020 l'INPS ha sinteticamente illustrato i tre principali strumenti a disposizione degli operatori economici (in attesa dell'attivazione delle procedure telematiche per inoltrare le domande di accesso ai trattamenti previsti).
A) CIGO
Per i datori di lavoro che nel corso del periodo 2020 sospenderanno o interromperanno l'attività lavorativa per eventi comunque riconducibili all'emergenza sanitaria Covid - 19 sarà possibile accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale a all'assegno ordinario con causale "emergenza covid- 19" per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di nove settimane.
Le aziende sono dispensate sia dall'obbligo della preventiva consultazione sindacale sia dai termini d'invio della domanda.Non dovrà esser redatta ed allegata alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori interessati alla misura di sostegno.
Inoltre non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non occorre che il lavoratore sia in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, essendo sufficiente che sia alle dipendenze dell'azienda al 23 febbraio 2020.
B) ASSEGNO ORDINARIO
Nel periodo in rassegna l'assegno ordinario è concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS (fondo di integrazione salariale) che occupano mediamente oltre 5 dipendenti.
Con una deroga alla disciplina ordinaria la domanda potrà esser presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio del periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Alla domanda non dovrà esser allegata scheda causale od altra documentazione probatoria.
C) CIGD
Infine viene previsto, a favore di tutti i datori di lavoro del settore privato (esclusi quelli rientranti nel campo di applicazione della CIGO, FIS o Fondi di Solidarietà) un trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a 9 settimane.
I datori di lavoro con oltre 5 dipendenti devono chiudere un accordo anche telematico con le OO.SS.