I Giudici di legittimità della Corte di Cassazione hanno stabilito che la semplice differenza tra il livello di ricavi dichiarati ed i ricavi ricostruiti, in base agli studi di settore ovvero in base alle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta, non è sufficiente a legittimare un accertamento analitico - induttivo ex art. 39 c.1 lett. d) Dpr 600/1973.
Con l'ordinanza 18 giugno 2019, n. 16.259 è stata ribadito che "sulla base dei riferimenti normativi, emerge, pertanto, che non essendovi stata abrogazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, che richiama tuttora le "gravi incongruenze", da parte della Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 23, cha ha modificato la Legge n. 146 del 1998, art. 10, comma 1, le significative divergenze devono sussistere anche per gli avvisi notificati dal 1° gennaio 2007, come quello che occupa, notificato nel 2009".