Per le passività per imposte differite relative a operazioni che non hanno interessato direttamente il patrimonio netto (come la fusione per incorporazione con emersione di un disavanzo), vengono imputate in contropartita alla "rivalutazione civilistica" del valore contabile delle attività, in sede di allocazione del disavanzo di fusione, nei limiti del valore corrente delle stesse attività.
Il principio OIC 25 precisa che non viene consentita l'iscrizione delle imposte differite sui maggiori valori allocati ad avviamento (goodwill), in quanto posta residuale.