A seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) avvenuta il 16 marzo 2019 i vari manager societari che non avranno tempestivamente dotato l'azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile risponderanno in proprio ovvero con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni sociali della società amministrata.
Assume rilievo centrale dunque la capacità da parte degli amministratori di dotare la compagine sociale di una struttura tecnico - organizzativa in grado di intercettare gli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e di conseguenza in grado di garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Gli strumenti di controllo quantitativo basati sul bilancio non hanno la capacità di rispettare le disposizioni del comma 2 art. 2.086 c.c. in quanto non sono in grado di presidiare la rilevazione degli indizi di crisi e rilevano solo gli effetti sul bilancio di una crisi già in essere.