In materia di contenzioso tributario l'art. 7 della L.212/2000 (Statuto del Contribuente) prevede espressamente che "se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve esser allegato all'atto che lo richiama".
Un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24.417) ha stabilito che "in tema di motivazione degli avvisi di ricevimento, l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (legge n. 212 del 2000 articolo 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità integrativa delle ragioni che, per l'amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone la legge n. 241 del 1990 art. 3 c.3. Ne consegue che all'avviso di accertamento vanno allegati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione dell'avviso medesimo e che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale, ma non anche gli altri atti cui l'amministrazione finanziaria faccia comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva".
Come noto il processo tributario ha carattere dispositivo in quanto la materia del contendere è delineata dalle parti e non può esser ampliata dal giudice (art. 7 D.Lgs. 546/1992).
La motivazione dell'atto viene dunque a svolgere sul piano processuale la funzione di delimitare la materia del contendere, con la conseguenza che in tutti i casi in cui l'atto impositivo sia stato motivato facendo riferimento al contenuto di un atto non allegato né comunicato al contribuente, i fatti e le argomentazioni nello stesso riportate non possono esser prese in considerazione in ambito processuale al fine della decisione.
Laddove infatti si dovesse verificare che fatti determinanti a sostegno della pretesa erariale non fossero stati riportati correttamente nel contenuto dell'atto impugnato, si dovrà procedere al suo annullamento per carenza di motivazione e per violazione del diritto di difesa del contribuente accertato.