I Giudici della Corte di Giustizia Europea, con la sentenza relativa alla causa 17/18 depositata il 19/12/2018, hanno avuto modo di spiegare che non rientra nella nozione di "trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni" la mera concessione in locazione di un bene immobile destinato a un esercizio commerciale insieme ai beni strumentali e di magazzino necessari per tale esercizio, anche nel caso in cui il locatario prosegua l'attività del locatore utilizzando la denominazione commerciale già adottata da quest'ultimo.
Questa precisazione appare particolarmente importante anche al fine di individuare il concetto di azienda ex art. 2.555 c.c. ai fini di ricorrere verso alcuni accertamenti fiscali basati sulla solidarietà passiva tra cedente e cessionario di azienda.
In particolare in molti casi pratici se non vi è stato il trasferimento di un'azienda non può esserci la correlata solidarietà passiva civilistica e fiscale.