In merito alle accettazioni dell'eredità con beneficio d'inventario la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire più volte (vedasi tra tutte Corte di Cassazione, sez. tributaria, 16 settembre - 11 novembre 2016, n. 23.019) che l'erede beneficiato non è tenuto al pagamento di debiti ereditari oltre il valore dei beni pervenuti con l'eredità stessa.
Come ulteriore ed importante tutela l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari pagandoli con denaro dell'eredità, e non con denaro proprio, sino alla concorrenza dei beni pervenuti per successione: pertanto solo quest'ultimi beni, pervenuti con la successione, potranno esser pignorati in caso di mancato pagamento del debito, e non anche i beni propri.
Questi principi di diritto sottolineano una volta di più l'importanza di non confondere il patrimonio personale con i beni ereditati, utilizzando la forma di accettazione con beneficio d'inventario,