Con la risoluzione ministeriale 22.06.2018, n. 46/E è stato chiarito che le attività sono agevolabili in base ai criteri di classificazione definiti in ambito Ocse.
Non possono pertanto ritenersi agevolabili in base alla normativa ex art. 3, D.L. 145/2013, le attività carenti del requisito della novità (non basta quindi l'utilizzo degli ultimi ritrovati della tecnologia ma occorre la loro implementazione tecnologica) e del rischio finanziario (ovvero l'insuccesso tecnico o economico dell'attività di ricerca e sviluppo).