Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro lo scambio di corrispondenza assume particolare importanza in quanto, per una notevole serie di atti, rinvia la registrazione con i suoi costi (a volte ingenti) solo all'eventuale caso d'uso, qualora gli stessi atti si siano appunto formati con tale modalità.
Una importante ordinanza della Corte di Cassazione (26 luglio 2018 - 7 giugno 2018, n. 19.799) ha sancito che se anche lo scambio di documenti (di proposta e di accettazione) fatto "a mani" tra i due contraenti configura una lecita modalità di conclusione del contratto che integra la nozione di "scambio di corrispondenza", ne deve discendere che la presenza o mancanza di prova dell'avvenuta trasmissione dei documenti tra e parti (ad esempio mediante r.a.r. o PEC) diviene irrilevante: appare ineludibile che se l'accettante è in possesso della proposta firmata dal proponente e quest'ultimo è in possesso accettazione della controparte, il documento deve ritenersi trasmesso e ricevuto tra le parti.