La Corte di Cassazione con due recenti decisioni rimettono in discussione il principio della doppia contribuzione (Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 10.076/2011) per gli amministratori di società (iscritti alla Gestione separata Inps) che siano anche soci (iscritti alla gestione artigiani/commercianti Inps).
Nello specifico l'ordinanza 24 aprile 2018, n. 10.087 ha chiarito che nelle s.a.s. la qualifica di socio accomandatario non è sufficiente ad imporre l'iscrizione alla gestione artigiani/commercianti, in quanto risulta dirimente la dimostrazione della partecipazione effettiva al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Con l'ordinanza 4 maggio 2018, n. 10.763 invece gli Ermellini hanno statuito che il manager di srl, in quanto amministratore, deve esser iscritto presso la gestione commercianti Inps solo se lavora nell'azienda con abitualità e prevalenza in quanto mera contemporanea iscrizione alla gestione separata Inps come amministratore non giustifica la sua iscrizione anche come socio lavoratore in quanto "rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti.".