Una interessante sentenza della CTR Lombardia (n. 3.336 del 25 luglio 2017) conferma il principio costituzionale inerente alla libera iniziativa economica.
In particolare è stato prescritto che non è ammissibile per l'Agenzia delle Entrate motivare un accertamento fiscale basandosi su di un'ipotetica "antieconomicità" della gestione aziendale in quanto il contribuente aveva comunque registrato una certa marginalità nell'esercizio dell'impresa.
Si ricorda che la stessa Suprema Corte di Cassazione con alcune pronunce aveva già stigmatizzato il comportamento dell'Ufficio che non aveva valutato tutte le operazioni aziendali ed il più generale progetto imprenditoriale inerente alla strategia commerciale e di mercato.