Una importante sentenza della Commissione Tributaria di Bergamo fa il punto sui requisiti ex art. 39 c. 2 Dpr 600/1973 che legittimano un avviso di accertamento fondato sul "metodo induttivo".
In particolare i Giudici di prime cure sanciscono che semplici indizi di inesistenza oggettiva delle operazioni di acquisto, fatturate e regolarmente registrate in contabilità, non giustificano la ricostruzione puramente induttiva del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39 c. 2.
Viene inoltre sottolineato che anche il criterio di ricostruzione del reddito imponibile realizzato attraverso l'utilizzo di percentuali di redditività di società similari risulta del tutto inattendibile in quanto rappresentano il risultato di una estrapolazione statistica di dati non omogenei da cui non è possibile desumere quello ignoto (ovvero l'effettiva esistenza di un maggior reddito).