L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 21/2017 ha precisato che possono usufruire del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. 145/2013, conv. con modif. dalla L. 9/2014) anche le consulenze ed i costi per prestazioni esternalizzate prive di appositi contratti a condizione che sussista apposita interconnessione con l'attività di ricerca svolta.
Si ricorda che la complessiva attività di R&S svolta nel periodo 2015-2020 andrà confrontata con la media del triennio base 2012-2014.