Con la recente sentenza 25.201/2016 della Suprema Corte di Cassazione è stato ulteriormente consolidato il concetto secondo il quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può esser motivato dalla semplice finalità di "risparmio dei costi o incremento dei profitti" in quanto la libertà del datore di lavoro di migliorare l'efficienza e la competitività dell'azienda è sancita inderogabilmente dall'art. 41 della carta Costituzionale.
La Suprema Corte ha ribadito che "non si può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa".
Tali pronunce giurisprudenziali ricordano che il costo del personale si conferma dunque per le sue caratteristiche qualitative e per l'impatto quantitativo sui bilanci aziendali uno dei principali fattori produttivi a disposizione del management per garantire l'efficienza e l'efficacia delle scelte definite nella programmazione aziendale e nella pianificazione strategica di medio-lungo termine.