Con la modifica dell'art. 10bis della Legge 212/2000 è stato inserito nello Statuto del Contribuente il comma 4 che riconosce a tutti gli effetti il lecito risparmio di imposta a cui può accedere ogni contribuente.
Ad esempio una classica operazione di conferimento di ramo di azienda seguita dal successivo trasferimento della partecipazione sociale non solo non può esser messa in discussione ai fini delle imposte sui redditi, ove ovviamente l'operazione sia dettata da motivi economici non marginali (come nel caso della delicata gestione di un trapasso generazionale), ma non può esser riqualificata neanche ai fini delle imposte indirette ed in particolare in ambito imposta di registro.
La CTP di Reggio Emilia con la sentenza n. 228/2016 conferma che le novità legislative hanno effetto retroattivo ed in particolare che l'art. 20 del Dpr 131/1986 ha una funzione esclusivamente interpretativa del singolo atto portato alla registrazione (l'imposta di registro è un'"imposta d'atto", che colpisce appunto l'atto e non il trasferimento).
Il nuovo art. 10bis della Legge 212/2000 ha una portata generale, dunque anche se si fosse voluto in passato attribuire (sbagliando!) all'art. 20 del Dpr 131/1986 una connotazione di tipo antielusivo, la stessa risulterebbe di fatto abrogata dalla nuova normativa.