Nella gestione degli immobili aziendali di più società del gruppo, il management ha la piena facoltà di gestire l'attività immobiliare nel modo più efficiente possibile anche mediante la costituzione di una apposita società veicolo.
Questa libera scelta imprenditoriale non può e non deve determinare alcuna penalità aziendale anche sul fronte della disciplina delle cd. società di comodo.
La stessa Giurisprudenza fiorentina con la sentenza n. 8/2016 depositata il giorno 11 gennaio 2016 ha avuto modo di specificare che la costituzione di una società veicolo ad hoc non rappresenta un mero schermo societario, volto a tutelare gli interessi personali dei soci rispetto allo svolgimento di un'effettiva attività commerciale, tale da determinare le conseguenze negative della normativa in rassegna.