La Corte di Cassazione con la recente sentenza 23 dicembre 2015 n. 25.871, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, ha dato un’interpretazione elastica dell’art. 25 comma 1 del Dpr n. 633/1972.
In particolare viene statuito che la stampa tardiva dei registri Iva tenuti con le attuali modalità informatiche non pregiudicano il principio di “neutralità” dell’imposta sul valore aggiunto.
L’esercizio alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni non può esser negato in assenza dell’annotazione delle fatture nel registro degli acquisti, in quanto tale irregolarità assume un carattere esclusivamente formale.
Ovviamente incombe sul contribuente cessionario/committente provare l’esistenza delle condizioni soggettive, oggettive e territoriali, in base alle quali la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione d’imposta, e dunque di non esser incorso in alcuna irregolarità sostanziale.