Nel rapporto di procacciamento di affari un soggetto, senza alcun vincolo di stabilità e sporadicamente, raccoglie le ordinazioni dei Clienti trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
L'attività del procacciatore di affari, rispetto all'agente di commercio, si contraddistingue per esser occasionale, in quanto dipende esclusivamente dalle sue iniziative, ed episodica, ovvero limitata a singoli e determinati affari avendo ad oggetto le segnalazioni dei Clienti e non l'attività promozionale di conclusione dei contratti.
Per tali motivi la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1.974 depositata il 2 febbraio 2016 ha dichiarato il non assoggettamento al contributo previdenziale Enasarco dei procacciatori d'affari occasionali.