Con l’inserimento del comma 2-bis nell’art. 15 del D.Lgs. 546/1992 viene riconosciuto anche all’interno del Contenzioso Tributario il potere del Giudice di condannare la parte soccombente, e dunque anche l’Amministrazione Finanziaria, che ha agito in mala fede o colpa grave, al risarcimento del danno, patrimoniale e non, e comunque al pagamento di una somma determinata in modo equitativo.
Questo potere era già stato riconosciuto ultimamente da Dottrina e Giurisprudenza, si specifica all’uopo la recente Ctr Lombardia, che con la sentenza 19 maggio 2015 n. 2.088, ha condannato il Fisco, oltre al pagamento delle spese di lite per entrambi i casi di giudizio, al risarcimento del danno per lite temeraria, in quanto nel caso in rassegna l’Amministrazione Finanziaria aveva disposto tardivamente l’annullamento di un provvedimento, determinando un ingiustificato prolungamento del procedimento, nonché un danno patrimoniale per il contribuente che si è sentito pesantemente vessato.
Si specifica che senza dover instaurare un nuovo procedimento in ambito civile, il Contribuente in simili casi potrà vedersi riconoscere dal Giudice Tributario non solo il danno strettamente patrimoniale ma anche quello non patrimoniale derivante da una lesione dell’equilibrio psico-fisico a seguito di una ingiustificata lite processuale.