29 luglio 2015
Chiarimenti sul regime dei contribuenti minimi
L’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 67/E del 23 luglio 2015, ha precisato le modalità di comunicazione dell’opzione al regime dei minimi di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nell’anno 2015,
A questo proposito, si ricorda che l’art. 1, co. 85, della Legge n. 190/2014 ha sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2015, tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014 – regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità (cd. regime dei minimi), regime contabile agevolato, regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo – con un nuovo regime forfettario. Sono state, tuttavia, previste due deroghe, una riservata soggetti che al 31 dicembre applicavano il regime dei minimi, che hanno avuto la possibilità di continuare ad avvalersene fino a naturale scadenza, ossia fino al compimento del quinquennio ovvero al compimento del trentacinquesimo anno di età (art. 1, co. 88, della Legge n. 190/2014). La seconda eccezione è, invece, stata introdotta dall’art. 10, co. 12-undecies, del D.L. n. 192/2014, secondo cui – in deroga alla predetta abrogazione disposta dalla Legge di Stabilità 2015 – i soggetti che intraprendono un’attività di impresa o professionale nel 2015, avendone i requisiti, possono ancora decidere di aderire al regime fiscale di vantaggio. L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito, in primo luogo, che – in virtù di quest’ultima deroga – l’applicazione del regime fiscale di vantaggio, prevista soltanto per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2015, diventa espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta alla disciplina generale sulle opzioni. È, pertanto, necessario fare riferimento all’art. 1, co. 1, del D.P.R. n. 442/1997, a norma del quale l’opzione e la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta, o dei metodi contabili, si desumono da comportamenti concludenti del contribuente, oppure dalle modalità di tenuta delle scritture contabili: la validità dell’opzione, e della relativa revoca, è subordinata esclusivamente alla sua concreta attuazione, sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. La R.M. n. 67/E/2015 ha, inoltre, precisato che – ai sensi del successivo art. 2 del D.P.R. n. 442/1997 – il contribuente è comunque tenuto a comunicare l’opzione effettuate nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata: nel caso di esonero da tale adempimento, la scelta è comunicata con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale Iva. La mancanza o la tardività della comunicazione, pur essendo sanzionabile secondo le vigenti disposizioni, non determina l’invalidità dell’opzione.
In virtù di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, che i contribuenti che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione nel corso dell’anno 2015 e, avendone i requisiti intendono avvalersi della suddetta facoltà prevista dall’art. 10, co. 12-undecies, del D.L. n. 190/2014 – qualora non abbiano manifestato nel modello AA7/10 l’opzione per il regime fiscale di vantaggio – possano, in ogni caso, beneficiarne dandone comunicazione secondo le regole ordinarie nel dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2015, da presentarsi nell’anno 2016, allegando il modello riguardante le opzioni predisposto per la dichiarazione Iva. Tale facoltà è riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore dell’art. 10, co. 12-undecies, del D.L. n. 192/2014.
La R.M. n. 67/E/2015 ha altresì precisato che il contribuente, al fine di esercitare tale opzione potrà – entro il 22 agosto 2015, oppure entro la prima liquidazione Iva successiva scadente dopo tale termine – apportare le opportune modifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, co. 3 e 4, e 21, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972, per le operazioni attive potrà emettere nota di variazione – da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva – per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente che, a propria volta, è tenuto a registrare tale documento, salvo il proprio diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Dovrà, inoltre, essere effettuata la variazione in aumento relativamente all’Iva detratta sugli acquisti: l’eventuale eccedenza d’imposta versata e non dovuto potrà essere richiesta a rimborso, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.