A questo proposito, si ricorda che l’art. 1, co. 85,
della Legge n. 190/2014 ha sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2015, tutti i
regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014 – regime fiscale di
vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità (cd.
regime dei minimi), regime contabile agevolato, regime per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo – con un nuovo regime forfettario. Sono
state, tuttavia, previste due deroghe,
una riservata soggetti che al 31 dicembre applicavano il regime dei minimi, che
hanno avuto la possibilità di continuare
ad avvalersene fino a naturale scadenza, ossia fino al compimento del
quinquennio ovvero al compimento del trentacinquesimo anno di età (art. 1, co.
88, della Legge n. 190/2014). La seconda eccezione è, invece, stata introdotta
dall’art. 10, co. 12-undecies, del D.L.
n. 192/2014, secondo cui – in deroga alla predetta abrogazione disposta
dalla Legge di Stabilità 2015 – i soggetti che intraprendono un’attività di
impresa o professionale nel 2015, avendone i requisiti, possono ancora decidere
di aderire al regime fiscale di vantaggio. L’Amministrazione Finanziaria ha
chiarito, in primo luogo, che – in virtù di quest’ultima deroga – l’applicazione
del regime fiscale di vantaggio, prevista soltanto per i contribuenti che hanno
iniziato l’attività nel 2015, diventa espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta alla disciplina
generale sulle opzioni. È, pertanto, necessario fare riferimento all’art. 1, co. 1, del D.P.R. n. 442/1997,
a norma del quale l’opzione e la revoca dei regimi di determinazione
dell’imposta, o dei metodi contabili, si desumono da comportamenti concludenti
del contribuente, oppure dalle modalità di tenuta delle scritture contabili: la
validità dell’opzione, e della relativa revoca, è subordinata esclusivamente
alla sua concreta attuazione, sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. La
R.M. n. 67/E/2015 ha, inoltre, precisato che – ai sensi del successivo art. 2
del D.P.R. n. 442/1997 – il contribuente è comunque tenuto a comunicare
l’opzione effettuate nella prima
dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta
operata: nel caso di esonero da tale adempimento, la scelta è comunicata con le
stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione
annuale Iva. La mancanza o la tardività della comunicazione, pur essendo
sanzionabile secondo le vigenti disposizioni, non determina l’invalidità dell’opzione.
In virtù di tali
considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, che i contribuenti
che intraprendono un’attività di
impresa, arte o professione nel corso dell’anno 2015 e, avendone i
requisiti intendono avvalersi della suddetta facoltà prevista dall’art. 10, co.
12-undecies, del D.L. n. 190/2014 – qualora non abbiano manifestato nel modello
AA7/10 l’opzione per il regime fiscale di vantaggio – possano, in ogni caso,
beneficiarne dandone comunicazione secondo le regole ordinarie nel
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2015, da presentarsi
nell’anno 2016, allegando il modello riguardante le opzioni predisposto per la
dichiarazione Iva. Tale facoltà è riconosciuta anche a coloro che hanno
iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore dell’art. 10,
co. 12-undecies, del D.L. n. 192/2014.
La R.M. n. 67/E/2015
ha altresì precisato che il contribuente, al fine di esercitare tale opzione
potrà – entro il 22 agosto 2015,
oppure entro la prima liquidazione Iva
successiva scadente dopo tale termine – apportare le opportune modifiche
dei documenti emessi con addebito dell’imposta. In particolare, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 26, co. 3 e 4, e 21, co. 4, del D.P.R. n.
633/1972, per le operazioni attive potrà emettere nota di variazione – da conservare, ma senza obbligo di
registrazione ai fini Iva – per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa
al cessionario o committente che, a propria volta, è tenuto a registrare tale
documento, salvo il proprio diritto alla restituzione dell’importo pagato al
cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Dovrà, inoltre, essere effettuata la
variazione in aumento relativamente all’Iva detratta sugli acquisti:
l’eventuale eccedenza d’imposta versata e non dovuto potrà essere richiesta a
rimborso, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.