28 settembre 2022
Adeguati assetti societari in ambito di prevenzione di Crisi d'Impresa
Mancata istituzione e conseguenza per amministratori

Come noto l' art. 2.086 c. 2 c.c. prevede che "l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale".

Pare opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 2, lett. a), D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi e dell'Insolvenza) la "crisi" appare come un concetto che precede l'"insolvenza" ovvero come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per l'impresa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fornte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Dato che "l'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2.086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori" si rileva che "gli amministratori rispondono  verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale" (art. 2.476, c. 6 c.c.).

In conclusione la mancata istituzione di un adeguato assetto societario organizzativo nonché la sua mancata verifica periodica,  amministrativo e contabile espone l'amministratore ed i sindaci ad una specifica azione di responsabilità per danni (art. 2.260, c.2; art. 2.381, c.3; art. 2.392 c.1; art. 2.476, c.1 c.c.).