29 maggio 2022
Omessa dichiarazione Iva
Legittima accertamento induttivo e richiede documenti per provare il credito

In assenza di dichiarazione Iva il contribuente è soggetto ad accertamento induttivo (ex art. 39 c. 2 dpr 600/1973) e non ha diritto alla detrazione Iva almeno che non abbia provveduto a depositare in giudizio la documentazione dimostrativa del credito (registri iva, liquidazioni Iva e fatture).

Pare opportuno ricordare che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 5 dicembre 1996, causa C-85-95, ha autorizzato gli stati membri a intendere per fattura non soltanto l'originale ma anche qualsiasi altro documento equivalente che soddisfi i criteri stabiliti e in caso di mancato possesso di ammettere altre prove attestanti che l'operazione oggetto della domanda di detrazione sia realmente avvenuta.