28 febbraio 2022
Indagini bancarie su Società e Soci
Niente rettifica con movimenti presenti in contabilità

Con la recente sentenza della CTP Alessandria 14 febbraio 2022, n. 49, viene confermato che gli importi regolarmente annotati nelle scritture contabili della Società non possono in alcun modo rilevare ai fini del cd. accertamento bancario ex art. 32, c. 1, numero 2, Dpr 600/1973.

Questa importante pronuncia dei Giudici di merito fa perno sull'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 14.420/2005, n. 18.016/2005, n. 19.003/2005) in base al quale "la presunzione di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dal contribuente correlata agli accertati prelevamenti operati su c/c bancari, ritenuti uscite di cassa, deve ritenersi superata qualora, rispetto alle movimentazioni finanziarie, si fornisca giustificazione in ordine al transito e al conteggio in contabilità dei dati in questione."

Nelle indagini finanziarie l'Ufficio non può procedere alla rettifica fiscale qualora il contribuente sia in grado di dimostrare che gli importi contestati emergono dalle scritture contabili e siano stati considerati ai fini della determinazione del reddito.

Si ricorda infine la franchigia di € 1.000 giornalieri e € 5.000 mensili: al di sotto di questi limiti non opera ex lege la presunzione ex art. 32 Dpr 600/1973.