30 giugno 2021
Lo scostamento da Studi di settore va giustificato
Onere della prova sul contribuente!

Con l'ordinanza 12 maggio 2021, n. 12.478 la Suprema Corte di Cassazione sconfessa completamente se stessa ed in particolare la storiche sentenze a SS. UU.  n. 26.635, n. 26.636, n. 26.637 e n. 26.638 depositate il 18 dicembre 2009.

Secondo l'ordinanza n. 12.478/2021 infatti in ipotesi di accertamento analitico - induttivo di scostamento dalle risultanze dello studio di settore (ad oggi superato dagli Indicatori di Affidabilità Fiscale che sono entrati in vigore dal periodo d'imposta 2018) è dovere del contribuente fornire la dimostrazione delle circostanze che possono giustificare tale divergenza.

Con tale presa di posizione si abdicherebbe al principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che chiariva che "gli studi di settore sono una elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica che per quanto seriamente approssimata può costituire una presunzione semplice" ed in particolare che "la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore ... costituisce un sistema di presunzioni semplici. la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standars in sé considerati ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento".

E' dunque da augurarsi che non vi siano più in futuro sentenze completamente divergenti e confliggenti emesse dagli stessi Giudici di legittimità,  su questa particolare tipologia di accertamenti fiscali particolarmente diffusa nel nostro ordinamento.