Il D.L. Cura Italia n. 18/2020 contiene in particolare due principali misure adottate dal Governo per il sostegno delle imprese e famiglie nel superamento dell’attuale contingenza economica – finanziaria caratterizzata dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
- ART. 56, c. 2 lett. C): SOSPENSIONE PAGAMENTI RATEALI INERENTI a MUTUI, FINANZIAMENTI E CANONI DI LEASING sino al 30 settembre 2020: per I mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto I rimborsi in conto capitale, e quindi decider di continuare a pagare la sola quota interessi della rata o canone. Per usufruire di questa opzione in grado di generare una importante liquidità per l’azienda occorre compilare apposito modulo di richiesta, solitamente fornita dalla banca, nella quale l’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID – 19.
- ART. 54 c. 1: FONDO SOLIDARIETA’ “MUTUI PRIMA CASA” cd. “FONDO GASPARRINI” beneficio esteso ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione all’emergenza COVID – 19.
Si consiglia pertanto, ove rientraste nelle casistiche sopracitate, a contattare immediatamente gli istituti di credito e/o le società di leasing in modo da massimizzare il beneficio finanziario connesso alla moratoria in rassegna.