La deducibilità delle sanzioni dal reddito d'impresa e da quello di lavoro autonomo vede la dottrina in posizione antitetica rispetto alla prevalente Giurisprudenza (vedasi ad esempio Corte di Cassazione sentenza 11 aprile 2011, n. 8.135) ed alla posizione dell'Amministrazione Finanziaria secondo i quali le sanzioni non sono deducibili data la funzione afflittiva e deflattiva, quali deterrenti di possibili futuri analoghi illeciti, e consentirne la deduzione dal reddito comporterebbe la neutralizzazione della ratio punitiva.
Autorevole dottrina ritiene al contrario che la sanzione rappresenti un costo inerente (qualitativamente) e quindi deducibile in quanto il componente negativo di reddito risulterebbe connesso all'attività d'impresa ed in particolare ai maggiori ricavi determinati dall'attività illecita, e non alla correttezza o meno dell'esercizio della stessa.