31 ottobre 2018
Scambio di corrispondenza nell'imposta di registro
La Corte di Cassazione sdogana lo scambio brevi manu

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro lo scambio di corrispondenza assume particolare importanza in quanto, per una notevole serie di atti, rinvia la registrazione con i suoi costi (a volte ingenti)  solo all'eventuale caso d'uso, qualora gli stessi atti si siano appunto formati con tale modalità.

Una importante ordinanza della Corte di Cassazione (26 luglio 2018 - 7 giugno 2018, n. 19.799) ha sancito che se anche lo scambio di documenti (di proposta e di accettazione) fatto "a mani" tra i due contraenti configura una lecita modalità di conclusione del contratto che integra la nozione di "scambio di corrispondenza", ne deve discendere che la presenza o mancanza di prova dell'avvenuta trasmissione dei documenti tra e parti (ad esempio mediante r.a.r. o PEC) diviene irrilevante: appare ineludibile che se l'accettante è in possesso della proposta firmata dal proponente e quest'ultimo è in possesso accettazione della controparte, il documento deve ritenersi trasmesso e ricevuto tra le parti.