29 aprile 2018
Imposte di successione e donazione
Nessun coacervo per liberalità indiretta esente

Con una interessantissima e recente sentenza si è finalmente stabilito che la donazione indiretta, come noto esente da imposta di donazione ex art. 1, comma 4-bis D.Lgs. n. 346/1990, non può esser oggetto di coacervo tra donazioni di cui all'art. 57, comma 1, T.U.S.D.

Secondo la pregevole sentenza della CTP di Milano n. 6.497/2017 se per la donazione indiretta la normativa di riferimento contenuta nell'art. 1, comma 4-bis, T.U.S.D. sancisce che "l'imposta non si applica" pare ovvio derivarne che la stessa donazione non può poi rilevare "in via postuma" in sede di coacervo.