16 gennaio 2016
Imu incostituzionale? Presto il verdetto della Consulta
La Ctp di Massa Carrara ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva dell'IMU

L’IMU con ogni probabilità è incostituzionale perché colpisce un reddito virtuale, indipendentemente dalla capacità stessa del bene di produrre reddito o della possibilità concreta di metterlo a reddito.

A questa conclusione è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara che, pertanto, con ordinanza n. 129/01/15, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva dell’imposta unica sugli immobili (IMU), in relazione agli artt. 53 e 42 della Costituzione.

Il caso. L’eccezione di incostituzionalità è stata formulata da un cittadino che ha visto respingere dal Comune le proprie istanze per il rimborso dell'IMU pagata per gli anni 2012 e 2013.

L’adita CTP di Massa ha ritenuto l’eccezione “non manifestamente infondata”, con conseguente remissione degli atti alla Corte costituzionale.
I profili d’incostituzionalità. L’ordinanza di remissione ha messo in luce, innanzitutto, il contrasto con il principio di capacità contributiva sancito dall’articolo art. 53 Cost., essendo l’IMU dovuta “indipendentemente dalla percezione di un reddito da parte del proprietario del bene. Il soggetto passivo è, cioè, tenuto al pagamento dell'imposta anche se privo di reddito, o se percettore di un reddito non sufficiente alla copertura dell'imposta: evenienze non improbabili, specie in tempi di recessione economica e di contrazione delle offerte di lavoro”.
Quindi un (deprecabile) risvolto dell’IMU, in caso di incapacità contributiva, è quello di costringere i soggetti passivi ad accettare soluzioni estreme, come ad esempio svendere l’immobile, oppure spogliarsi del bene “rilasciandolo nelle mani comunali”.

Sotto quest'ultimo profilo l'IMU è apparsa in contrasto anche con il diritto alla proprietà privata (art. 42 Cost.), “costituendo” – si legge nell’ordinanza – “un insuperabile ostacolo al mantenimento di beni acquistabili per successione da parte di soggetti privi di reddito, che potrebbero destinare il bene ad abitazione personale. L’incostituzionalità dell'imposta in esame si rivela chiaramente se paragonata alla soppressa Invim, che colpiva l'incremento di valore degli immobili: in quel caso, infatti, sussisteva un reddito imponibile (costituito dal maggiore valore conseguito dal bene nel periodo compreso tra il suo acquisto e la sua cessione). Nel caso dell'IMU, invece, la tassazione colpisce un reddito virtuale, indipendentemente dalla capacità stessa del bene di produrre reddito (o della possibilità concreta di metterlo a reddito)”.

Ed ecco che allora la CTP di Massa Carrara ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva dell’IMU, per contrasto con gli artt. 53 e 42 della Carta Fondamentale. È stata quindi disposta la sospensione del procedimento, in attesa che sulla questione si pronunci la Consulta.
Nel frattempo il Parlamento si appresta a cancellare l’IMU sull’abitazione principale (vedi DDL di Stabilità per il 2016).

 
Fonte: fiscal focus